La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
FINALITA’
L’obiettivo è quello di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
DESTINATARI
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le “materie” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali:
– big data e analisi dei dati,
– cloud e fog computing,
– cyber security,
– sistemi cyber-fisici,
– prototipazione rapida,
– sistemi di visualizzazione e realta’ aumentata,
– robotica avanzata e collaborativa,
– interfaccia uomo macchina,
– manifattura additiva,
– internet delle cose e delle macchine
– integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili:
– le spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile;
– i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
– i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Dal 2020 è ammissibile altresì il costo per il personale dipendente impegnato nell’attività di docente o tutor dell’attività formativa, nel limite del 30% della retribuzione annua.
È inoltre ammissibile, nei limiti massimi di € 5.000,00, il costo di certificazione della spesa a cura del soggetto incaricato del controllo legale dei conti (per le imprese non tenute al controllo legale dei conti – Per tali imprese vige l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
- 70% dei costi in caso di piccola impresa (max 300.000 euro);
- 50% dei costi in caso di media impresa (max 250.000 euro);
- 30% grande impresa (max 250.000 euro).
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
OBBLIGHI 2022
Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti specifici che dovranno essere individuati da un decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti. Inoltre, i risultati dei servizi di formazione, quindi acquisizione o consolidamento delle competenze, devono essere certificati.
I progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del Decreto che non rispettano le condizioni previste non potranno ricevere le agevolazioni. In questo caso le aliquote per le
piccole imprese verranno diminuite al 40 per cento, mentre quelle per le medie imprese al 35
per cento.
CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Il credito d’imposta può essere fruito in un’unica soluzione, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.